Vivete all’interno di UE/AELS/UK ma percepite un salario svizzero? Allora rientrate nella categoria dei frontalieri. A voi e ai vostri familiari che non svolgono un’attività lucrativa offriamo l’assicurazione di base BASIS.
Stipulate l’assicurazione per frontalieri.
Con il modello standard potete fruire in qualsiasi momento della libera scelta del medico e dell’accesso diretto agli specialisti.
Francia
Se il vostro Paese di domicilio è la Francia, provvediamo alla registrazione direttamente presso la CPAM (Caisse primaire d’assurance maladie) competente in Francia. Per l’elaborazione della registrazione da parte della CPAM, è bene mettere in conto un ritardo di più di sei mesi. Non appena la CPAM avrà elaborato e confermato la nostra registrazione, otterrete una tessera d’assicurato valida (carte Vitale) o il rinnovo della tessera già in vostro possesso. Vi invitiamo a conservare tutte le fatture dei fornitori di prestazioni francesi e a presentarle alla CPAM solo dopo aver ricevuto la tessera d’assicurato francese. Da parte nostra, non siamo autorizzati a rimborsare direttamente alcuna fattura dei fornitori di prestazioni francesi. In caso di domande sulla registrazione, potete rivolgervi direttamente alla CPAM competente: +33 1 84 90 36 46.
UE/AELS/UK
Se vivete all'interno di UE/EFTA/UK, vi inviamo il certificato S1 per l’assistenza reciproca internazionale. Dovrete inoltrare il formulario a un’assicurazione legale nel vostro Paese di domicilio, ottenendo così una tessera d’assicurato locale per il disbrigo dei costi di trattamento nel Paese di domicilio.
ID di Helsana Assicurazioni SA da comunicare all’organo di assistenza nello Stato di domicilio: 01562
Le seguenti prestazioni assicurative verranno rimborsate dall'assicurazione per i frontalieri una volta detratta la partecipazione ai costi prevista dalla legge (franchigia / aliquota percentuale / contributo spese ospedaliere).
Vi vengono rimborsati i costi dei medicamenti prescritti dal medico figuranti nell’elenco delle specialità. Se figurano vari medicamenti con lo stesso principio attivo, l’aliquota percentuale può ammontare al 40%.
Buono a sapersi: la partecipazione ai costi è applicabile solo se acquistate i medicamenti in Svizzera.
I nostri punti vendita nelle regioni vicine ai confini sono specializzati nelle esigenze dei frontalieri.
Per legge tutte le persone che vivono in Svizzera devono sottoscrivere un’assicurazione di base. Ai sensi degli accordi bilaterali, questa regola vale anche per i frontalieri. Si definiscono frontalieri le persone che sono domiciliateuno all’interno di UE/AELS/UK e lavorano in Svizzera. Il loro reddito da lavoro è guadagnato esclusivamente in Svizzera. L’assicurazione di base garantisce a tutte le persone assicurate l’assistenza di base necessaria in caso di malattia e maternità.
Potete richiedere l’inclusione dei vostri familiari nell’assicurazione se nessuno dei genitori svolge un’attività lucrativa, è disoccupato o percepisce una rendita nel Paese di domicilio. Se siete assunti in Svizzera, anche i vostri familiari che non svolgono un’attività lucrativa sono soggetti all’obbligo assicurativo. Questi comprendono i familiari minorenni, i familiari adulti in formazione e il coniuge che non svolge un’attività lucrativa.
Vi inviamo il certificato S1 per l’assistenza reciproca internazionale (questo formulario vi verrà inviato automaticamente dopo la stipulazione dell’assicurazione). Dovrete inoltrarlo a un’assicurazione legale nel vostro Paese di domicilio, ottenendo così una tessera d’assicurato locale per il disbrigo dei costi di trattamento nel Paese di domicilio che dovrete presentare di volta in volta prima del trattamento. Tenete presente che potete farvi curare solo dai medici e negli ospedali che accettano questa tessera d’assicurato. Beneficiate del vantaggio di non dover anticipare alcuna spesa. Vi verrà addebitata soltanto un’eventuale aliquota percentuale prevista dalla legge straniera. La partecipazione ai costi si basa sempre sulle disposizioni dell’assicurazione malattia legale nel Paese di domicilio. I trattamenti che pagate autonomamente non potranno essere rimborsati.
Se il suo Paese di residenza è la Francia, provvederemo all'iscrizione direttamente presso la CPAM (Caisses primaires d'assurance maladie) competente per lei in Francia, quindi non riceverà un certificato S1.
Per i trattamenti ambulatoriali ha la possibilità di rivolgersi a un medico di sua scelta o a un ospedale contenuto nel nostro elenco. In caso di fruizione di prestazioni nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, le viene addebitata una franchigia annua fissa di 300 franchi più un’aliquota percentuale del 10% per fattura (al massimo 700 franchi all’anno). Ricordi di presentare sempre la sua tessera d’assicurato di Helsana.
In caso di trattamenti stazionari in un ospedale, l’assicurazione copre un importo massimo pari alla tariffa (in base all’elenco ospedaliero cantonale) del Cantone in cui lavora. In caso di fruizione di prestazioni nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, le viene addebitato un contributo ai costi ospedalieri di 15 franchi al giorno.
Una volta terminato il rapporto di lavoro in Svizzera e/o se diventate disoccupatiin caso di disoccupazione, automaticamente (e dopo l’ultimo giorno di lavoro senza disdetta) non sottostate più all’obbligodecade l’obbligo di assicurazione in Svizzera. In questo caso dovete deve contattarci, perché soltanto in questo modo siamo in grado di valutare la vostra sua situazione e le vostre sue esigenze.
Siamo volentieri a vostra disposizione.